Tassazione bitcoin e tasse sulle criptovalute

Gli investimenti in criptovalute devono essere dichiarati nel quadro RW, anche se non sono state realizzate plusvalenze o prelevamenti. Per dichiarare le tasse sulle criptovalute in Italia e la tassazione sul bitcoin, è necessario seguire le seguenti indicazioni:

  1. Quadro RW: È obbligatorio dichiarare il possesso di criptovalute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se non è dovuta alcuna imposta. Ogni portafoglio o account deve essere indicato separatamente.
  2. Quadro RT: In questo quadro vanno indicate le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla vendita di criptovalute. Le conversioni tra diverse criptovalute sono considerate eventi tassabili, mentre le conversioni all’interno della stessa tipologia non lo sono.
  3. Redditi diversi: I redditi derivanti da attività come staking, airdrops e cashback sono considerati redditi diversi e devono essere dichiarati come tali.
  4. Onere della prova: Il contribuente ha l’onere di dimostrare le proprie transazioni e il possesso di criptovalute attraverso una documentazione adeguata.
tasse su criptovalute

È importante conservare una traccia dettagliata di tutte le operazioni per facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Normative della tassazione sulle criptovalute e tasse sul Bitcoin

A partire dall’anno fiscale 2023 (prima dichiarazione nel 2024), in Italia sono state introdotte diverse nuove regole fiscali per le criptovalute:

  • Tassazione al 26%: i guadagni superiori a €2.000 derivanti da transazioni con criptovalute saranno tassati al 26%. Le perdite superiori a €2.000 possono essere dedotte dai guadagni futuri.
  • Obbligo di dichiarazione nel quadro RW: il possesso di criptovalute deve essere dichiarato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se non sono stati realizzati guadagni.
  • Imposta di bollo del 2%: sarà applicata un’imposta di bollo del 2‰ (0,2%) sul valore totale delle criptovalute detenute, con un massimo di €14.000.
  • Definizione di “cripto-attività”: la nuova definizione di “cripto-attività” comprende rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito.
  • Eventi tassabili: sono considerati eventi tassabili la vendita di criptovalute per contanti, lo scambio di una criptovaluta con un’altra, le attività di staking, la vendita di NFT e altre operazioni simili.
  • Esclusioni: sono esclusi dalla tassazione del 26% i guadagni inferiori a €2.000 nell’anno fiscale e gli scambi tra criptovalute con le stesse caratteristiche e funzioni.

Leggi anche quando si presenta il 730?

Tipologia di criptovalute tassate

Prima di addentrarci nelle novità introdotte dalla legge Finanziaria del 2024, dove si disciplina la fiscalità delle cripto-attività, vediamo che cosa si intende con questi termini.

  • Cripto-attività: sono rappresentazioni digitali di valori e diritti che possono essere emessi, trasferiti e salvati elettronicamente tramite tecnologie di registro distribuito o simili.
  • DeFi: è un nuovo mercato tecnologico e finanziario sviluppato da diversi protocolli informatici che creano network decentralizzati che possono emettere, registrare, trasferire e archiviare cripto-attività in modo decentralizzato tramite la tecnologia blockchain.
  • Provider di cripto-attività: sono una nuova generazione di intermediari che consente di evitare l’utilizzo di intermediari finanziari tradizionali.
  • Wallet: sono portafogli digitali che consentono di conservare cripto-attività tramite l’utilizzo di chiavi pubbliche e private. I wallet possono variare in base alla tecnologia di conservazione, alla connettività alla rete, all’ambiente di archiviazione delle chiavi (online o offline) e alla possibilità o meno di controllare la chiave privata da parte dell’utente.

Tassazione delle plusvalenze su criptovalute

A partire dall’anno fiscale 2023 (prima dichiarazione nel 2024), i guadagni superiori a €2.000 derivanti da transazioni con criptovalute saranno tassati al 26% in Italia. Le perdite possono essere dedotte dai guadagni, ma solo se superano €2.000. Non ci sono più le soglie di €51.545,69 o il requisito del periodo di detenzione di 7 giorni per far scattare la tassazione.

  • Le ricompense di staking criptovalute saranno soggette all’aliquota del 26%.
  • I guadagni e le perdite devono essere riportati nella sezione RT della dichiarazione dei redditi.
  • Il possesso di criptovalute deve essere dichiarato nella sezione RW, anche se non sono stati realizzati guadagni.

Un’imposta di bollo del 2% sarà applicata sul valore totale delle criptovalute detenute. È stato introdotto un programma di dichiarazione volontaria che consente ai contribuenti di segnalare le criptovalute precedentemente non dichiarate senza sanzioni.

Nel 2024, i guadagni in conto capitale derivanti da transazioni con criptovalute che superano €2.000 per periodo d’imposta saranno soggetti a tassazione in Italia. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore di vendita e il costo di acquisto. Per gli scambi, è rilevante il valore normale al momento dello scambio.

I contribuenti devono documentare accuratamente il costo o il valore di acquisto delle loro criptovalute per evitare discrepanze fiscali. Senza documentazione, il costo si presume pari a zero. I contribuenti possono rivalutare il valore di acquisto delle loro criptovalute al 1° gennaio 2023, pagando un’imposta sostitutiva del 14%.

Come si calcola la plusvalenza

Per calcolare la plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa.

Per ora, si intende che sia da applicare la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, secondo la quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO: Last In First Out).

Compensazione delle minusvalenze

Non c’è nessun obbligo di dichiarare le minusvalenze ai fini fiscali (sempre nel quadro RT), però tenete in considerazione che a volte può essere conveniente: tali minusvalenze, infatti, possono essere utilizzate nell’esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate, superata la soglia di 2.000 euro

Tassazione per ETF di criptovalute

Per quanto riguarda gli ETF, o meglio, ETN, che investono in valuta virtuale, essi si considerano a tutti gli effetti fondi negoziati in borsa, pertanto la normativa applicabile è quella che si applica agli ETF. Leggi anche: come sono tassati gli ETF.

Monitoraggio fiscale sulle criptovalute

Il possesso di criptovalute al di fuori del sistema bancario italiano è considerato un’attività finanziaria estera e deve essere segnalato nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Per il quadro RW, si applicano i seguenti punti chiave:

  • Colonna 3 “Codice individuazione bene”: utilizzare il codice 14 per “Altre attività finanziarie estere e valute virtuali”.
  • Colonna 4 “Codice Stato estero”: questo campo non è richiesto per le valute virtuali.
  • Colonna 20 “Solo monitoraggio”: selezionare questa casella poiché il possesso di criptovalute è solo per finalità di monitoraggio e non soggetto all’imposta IVAFE.

La dichiarazione dei redditi italiana per il 2024 (Modello 730) include un nuovo “Quadro W” dedicato alla dichiarazione di criptovalute e altre cripto-attività. Il Quadro W deve essere compilato anche se le cripto-attività non sono più detenute alla fine del periodo d’imposta. L'”Imposta sul valore delle cripto-attività” (2‰) sostituisce la precedente imposta di bollo e deve essere pagata dal contribuente se non è stata trattenuta da un intermediario italiano. La dichiarazione del Quadro W viene utilizzata sia per il monitoraggio fiscale che per il pagamento dell’imposta del 2‰ sulle cripto-attività.

Imposta di bollo sulle criptovalute

A partire dall’anno fiscale 2023, in Italia è stata introdotta un’imposta di bollo del 2‰ (0,2%) sul valore totale delle criptovalute detenute al 31 dicembre. Questa imposta sostituisce la precedente imposta di bollo e deve essere pagata annualmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.

Per gli utenti di alcune piattaforme, l’imposta di bollo sarà calcolata automaticamente e addebitata dal portafoglio Euro a partire dal 21 febbraio 2024 per l’anno fiscale 2023. È importante assicurarsi di avere un saldo sufficiente in euro per coprire l’imposta, altrimenti l’importo verrà detratto dalla prima transazione disponibile.

L’imposta di bollo può essere pagata attraverso diverse modalità:

  • Modello F24
  • Marca da bollo elettronica
  • Pagamento virtuale

In caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo, sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.

Come si compila il quadro RW con i bitcoin?

La dichiarazione dei redditi 2024 in Italia include un nuovo “Quadro W” dedicato alla dichiarazione di criptovalute e altre cripto-attività, sostituendo la necessità di compilare il Quadro RW separatamente. Ecco i principali campi da compilare nel Quadro W per le criptovalute:

  • Campo 1: Codice per il tipo di possesso (1 per piena proprietà)
  • Campo 2: Codice contribuente (2 per beneficiario effettivo)
  • Campo 3: Codice identificativo per le cripto-attività (21)
  • Campo 5: Percentuale di possesso
  • Campo 6: Codice criteri di valutazione (1 per valore di mercato)
  • Campo 7: Valore iniziale all’inizio del periodo d’imposta
  • Campo 8: Valore finale alla fine del periodo d’imposta
  • Campo 10: Numero di giorni di detenzione della cripto-attività (se dovuta l’imposta)
  • Campo 16: Selezionare questa casella se si dichiara solo per finalità di monitoraggio e non è dovuta alcuna imposta.

La dichiarazione del Quadro W si completa compilando il rigo W8, che include l’importo di eventuali eccedenze versate tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1717 per il 2023.

Il valore in euro delle criptovalute detenute alla fine dell’anno fiscale dovrebbe basarsi sul tasso di cambio della piattaforma dove sono state acquistate. Le criptovalute non sono soggette all’imposta IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) per i residenti italiani.

Cosa fare in caso di mancata dichiarazione per le criptovalute?

Nel caso in cui non siano state dichiarate le criptovalute negli anni precedenti, il governo italiano ha introdotto un programma di dichiarazione volontaria per regolarizzare la situazione. Ecco i punti chiave:

  • È possibile sanare la mancata dichiarazione pregressa tramite un’istanza di emersione, senza incorrere in sanzioni.
  • In caso di mancata dichiarazione, le penalità possono variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.
  • Si consiglia di consultare un esperto fiscale, soprattutto per i trader professionisti con situazioni complesse.

Il programma di dichiarazione volontaria consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale riguardo alle criptovalute detenute prima del 2022. È importante agire tempestivamente per evitare sanzioni più severe.

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FAQs

Quando è necessario dichiarare le criptovalute per l’anno fiscale 2024?

Per l’anno fiscale 2024, i contribuenti dovranno dichiarare le loro criptovalute entro il 3 marzo 2024. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per il Modello Unico Redditi Persone Fisiche 2024, che serviranno per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2023, a partire dal 28 febbraio 2024. Questo segna l’inizio di una nuova era fiscale per i possessori di criptovalute.

Come si calcola l’imposta di bollo sulle criptovalute?

L’imposta di bollo sulle criptovalute si calcola moltiplicando il valore totale delle criptovalute detenute alla fine dell’anno per l’aliquota dello 0,2%. Ad esempio, se alla fine del 2023 un contribuente possiede criptovalute del valore di 100.000 euro, l’imposta di bollo ammonta a 200 euro, calcolata come 100.000 euro moltiplicato per lo 0,002.

È necessario dichiarare le criptovalute nell’ISEE?

Attualmente, la normativa italiana non prevede esplicitamente la menzione delle criptovalute ai fini del calcolo dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE). Pertanto, allo stato attuale, non c’è obbligo di dichiarare le criptovalute nell’ISEE.

Qual è il metodo per calcolare le tasse sulle criptovalute?

Per calcolare le tasse sulle criptovalute, è necessario prima determinare la plusvalenza realizzata, sottraendo il costo di acquisto dal valore di vendita. Ad esempio, se la vendita delle criptovalute genera una plusvalenza di 27.000 euro da un costo di acquisto di 22.000 euro, la plusvalenza ammonta a 5.000 euro. Dopo aver applicato una franchigia di 2.000 euro, la plusvalenza tassabile è di 3.000 euro. La tassa sulle criptovalute è quindi calcolata applicando l’aliquota del 26% sulla plusvalenza tassabile, risultando in una tassa di 780 euro.

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