Trading
Le imposte sul trading colpiscono essenzialmente i guadagni derivanti dall’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari tramite piattaforme o programmi online e, in via residuale altre tipologie di rendite finanziarie come dividendi, interessi e altri proventi analoghi. In questo articolo vediamo quali sono quando e come si devono pagare le tasse sul trading online in Italia.
Le principali tasse previste per un conto trading online sono:
A queste vanno aggiunte le considerazioni fatte per la Tobin Tax alla quale abbiamo dedicato un articolo specifico. Questa imposta colpisce:
Dunque l’attività di trading on line, qualora sia effettata su sottostanti o con le modalità previste per la Tobin Tax è soggetta anche a questo tipo di imposizione fiscale.
I redditi prodotti attraverso l’attività di trading on line rientrano tra i redditi di capitale disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi, TItolo I, Capo III, artt. 44-48. Nel dettaglio sono qualificate come rendite finanziarie le due categorie di redditi che derivano dall’investimento in capitali (dividendi, interessi e altri proventi analoghi), e dei redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti)
Generalmente, il tasso di tassazione applicato a questi tipi di reddito è fisso al 26%, come definito dall'ultimo decreto legge n. 66 del 2014.
Nello specifico, i guadagni da capitale (come interessi e dividendi) sono soggetti a tassazione su base cassa, prima delle deduzioni per spese, applicando un'imposta sostitutiva del 26%. Si segnalano alcune eccezioni per i guadagni provenienti da:
Per quanto riguarda la tassazione su altri tipi di redditi finanziari per individui che non operano in ambito imprenditoriale, persone fisiche, società di persone e entità similari, nonché enti non commerciali, sono previsti tre sistemi: il regime di dichiarazione, il regime di risparmio amministrato e il regime di risparmio gestito.
Le tasse fondamentali applicate a un conto di trading online comprendono:
Pertanto, nello specifico, le tassazioni si categorizzano in due generi, ciascuna delle quali, per i contribuenti che adoperano il regime dichiarativo, necessita della compilazione di un certo quadro del Modello Unico Persone Fisiche, funzionale all’adempimento di un preciso dovere dichiarativo e fiscale:
È importante ricordare che gli obblighi dichiarativi persistono anche quando le voci negative superano quelle positive, generando così una base imponibile non esistente. In questo scenario, il quadro RT esporrà la somma delle minusvalenze con la facoltà di recuperare tale importo compensandolo con possibili plusvalenze accumulate nei quattro anni fiscali successivi.
Con riferimento al redime di tassazione applicato al trading al di fuori dell’Italia è opportuno ribadire che, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti all’applicazione della tassazione del paese di riferimento. In particolare, si potrebbe erroneamente ritenere che nei casi in cui sul conto esterno non vengano effettuai prelievi oppure i capitali investiti siano di importi irrisori non vi sia un obbligo di dichiarazione: è vero il contrario, Il contribuente, a prescindere dagli importi investiti, dall’aver effettuato o meno cash out e, soprattutto, avendo residenza fiscale in Italia rimarrà sempre e comunque obbligato all’adempimento di tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi previsti dal nostro ordinamento giuridico, nel rispetto del cd. “Regime dichiarativo”
Ne consegue che le variazioni nell’imposizione derivano dallo spostamento eventuale della propria residenza fiscale in un’altra giurisdizione. A titolo di esempio si può considerare che i seguenti paesi in Europa non applicano una tassazione ai capital Gain: Belgio, Lussemburgo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Svizzera e Turchia.
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi:
L'Agenzia delle Entrate, autorità tributaria italiana, cataloga come "contratti finanziari differenziali" (o derivati) gli accordi di acquisto e cessione di moneta, non legati a transazioni mercantili e liquidati per differenza, inclusi quelli che implementano operazioni di proroga automatica (noti come "roll-over"). Questa categorizzazione contrattuale si estende anche agli accordi di scambio monetario che, anche senza la presenza di termini contrattuali che stabiliscono esplicitamente il rinnovo automatico, esibiscono qualità tali da permettere di mantenere aperte le posizioni oltre la chiusura giornaliera (convertendo di fatto la posizione spot in una forward).
Pertanto, intervenire nel Forex, da una prospettiva fiscale, equivale a maneggiare "contratti finanziari differenziali", i cui rendimenti (plusvalenze) e deficit (minusvalenze) sono stati, per via fiscale, associati - ancora da parte dell’Agenzia delle Entrate - alle circostanze delineate dall'articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Codice delle imposte dirette. Questa normativa comprende i profitti Forex accumulati da investitori individuali tra i "redditi diversi", sottoposti all'aliquota sostitutiva fissa del 26%.
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Per quanto riguarda la tassazione dei derivati (futures, opzioni, CFD, warrants, covered warrants e certificates), questa è applicata sia sulle transazioni di acquisto che di vendita, sia intraday che multiday e colpisce tanto il compratore quanto il venditore. La tassazione sul trading online su derivati è pari al 26%.
Riguardo specificamente ai CFD (Contratti per Differenza, nella terminologia inglese), si parla di strumenti derivati che prevedono lo scambio della variazione di valore di un determinato titolo o asset, accumulata tra l'istante di apertura e quello di chiusura di un contratto. Quindi, la Banca o broker si obbliga a liquidare al cliente (o a sottrarre da esso) la discrepanza tra il valore dell'asset al tempo dell'inaugurazione della posizione e il suo valore nel momento della chiusura della stessa.
I CFD generano delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie (redditi di capitale) e per tale scopo occorre dichiararle nel quadro RT. Inoltre, questo tipo di strumenti genera anche un’imposta patrimoniale dovuta alla detenzione di strumenti finanziari all’estero (IVAFE), nel rispettivo quadro RW.
Per quanto riguarda la tassazione della plusvalenza, si è soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, dovuta sulla differenza tra il totale dei corrispettivi ed il totale dei costi e dei valori di acquisto, nel periodo di imposta. Per quanto riguarda l’IVAFE, si è soggetti ad un imposta dello 0,2% sul valore delle attività finanziarie, sempre per periodo di imposta.
Nel Regime Dichiarativo, il possessore del conto è tenuto a eseguire autonomamente i calcoli e a pagare le tasse dovute al momento della dichiarazione dei redditi. La determinazione dell'imponibile, ovvero della plusvalenza netta, si effettua attraverso la somma algebrica di ricavi e oneri, ricevuti o sostenuti, secondo quanto stabilito dall'art. 68, comma 8 del TUIR.
Pertanto, nella Sezione II del quadro RT (da RT 21 a RT 30 del Modello Redditi PF), il trader deve indicare i differenziali sia positivi che negativi risultanti dall’esecuzione dell’investimento finanziario, mostrando il corrispettivo ottenuto e il costo affrontato - in modo da identificare l'eventuale minusvalenza o plusvalenza soggetta a tassazione sostitutiva del 26%.
Di seguito, la compilazione della Sezione II dovrebbe procedere così:
In conclusione, la tassazione del trading online in Italia richiede un'attenta dichiarazione dei redditi, con particolare attenzione al quadro RW per il monitoraggio fiscale dei conti trading esteri. È fondamentale per chi decide di fare trading comprendere l'importanza di dichiarare il conto trading all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello redditi persone fisiche, per garantire la corretta imposizione sulle plusvalenze generate. Il regime fiscale applicabile e il pagamento delle tasse sono aspetti cruciali che ogni trader deve gestire con responsabilità, inserendo accuratamente in dichiarazione tutte le informazioni relative alle attività di trading. In questo modo, si assicura una completa trasparenza nei confronti dell'ente impositivo e si evitano possibili sanzioni per omessa o errata dichiarazione.
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