Tassazione del trading
Tassazione oro da investimento: IVA, plusvalenze e differenze con l’argento

Negli ultimi anni l’interesse verso i metalli preziosi è tornato a crescere in modo significativo. Inflazione persistente, incertezza geopolitica e volatilità dei mercati hanno riportato oro e argento al centro delle strategie di diversificazione di molti investitori.
Tuttavia, quando si parla di investimenti in metalli preziosi, c’è un aspetto che spesso viene considerato solo in un secondo momento: la fiscalità, che incide sul rendimento netto e, nel caso dell’oro, presenta alcune peculiarità che lo distinguono non solo da azioni, ETF o fondi.
Parlare di tassazione oro da investimento significa infatti tenere distinti almeno quattro profili: il trattamento IVA in fase di acquisto o cessione, la possibile tassazione della plusvalenza in caso di vendita, gli obblighi dichiarativi nella dichiarazione dei redditi e, su un piano diverso, gli adempimenti previsti dalla normativa sulle operazioni in oro. Sono piani collegati, ma non coincidenti. Ed è proprio qui che si genera gran parte della confusione che si legge online.
Cosa sono l'oro e l'argento da investimento?
L'oro e l'argento da investimento si riferiscono a metalli preziosi acquistati con l'intento di conservare valore nel tempo come parte di un portafoglio di investimento. Questi possono essere detenuti in forma fisica, come barre, monete, o gioielli, oppure in forma digitale, tramite titoli, ETF sull'oro (Exchange-Traded Funds) o certificati che rappresentano la proprietà di una certa quantità di metallo prezioso.
- L'oro è noto per la sua durabilità, resistenza alla corrosione e, soprattutto, per la sua scarsità, che ne fa un mezzo di conservazione del valore altamente ricercato.
- L'argento, pur essendo più abbondante dell'oro, vanta un'ampia gamma di utilizzi industriali oltre al suo valore come investimento, il che può influenzare il suo prezzo sul mercato.
Com'è la tassazione dell’oro da investimento in Italia
È importante iniziare sottolineando che il solo possesso di oro non è tassato in Italia, anche se le compravendite di oro con un valore pari o superiore a 12.500 euro devono essere dichiarate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) entro la fine del mese successivo alla compravendita. Non esiste, quindi, un’imposta patrimoniale diretta sull’oro detenuto (a differenza, ad esempio, di alcuni strumenti finanziari detenuti all’estero).
Quello che sì è soggetto a tassazione è la plusvalenza che deriva dalla compravendita di oro e argento, poiché quella plusvalenza pe considerata un reddito di natura finanziaria e va soggetta a un'imposta sostitutiva (Irpef).
L’aliquota attualmente prevista è pari al 26%, in linea con quanto avviene per altri strumenti finanziari come azioni ed ETF. La base imponibile si calcola come differenza tra:
- il corrispettivo percepito in fase di vendita;
- il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori documentabili (spese notarili, costi di intermediazione, eventuali imposte di successione o donazione).
Questo passaggio è cruciale, perché determina l’importo su cui verrà applicata l’imposta. Il valore della plusvalenza sottoposto a tassazione, poi, deve essere indicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, all’interno del quadro RT - sezione II “Plusvalenze di natura finanziaria”.
Intermediario italiano, acquisto diretto o soggetto estero
Se l’investimento in oro o in strumenti collegati all’oro passa da un intermediario residente che agisce come broker sostituto d’imposta, la fiscalità per il contribuente può risultare molto più lineare. In questi casi, infatti, il prelievo può essere gestito direttamente dall’intermediario secondo le regole del regime applicabile.
Diversa è la situazione in cui il contribuente vuole acquistare oro fisico direttamente, oppure utilizza un intermediario estero che non opera come sostituto d’imposta in Italia. In questo scenario, l’onere di ricostruzione fiscale ricade sul contribuente: dichiarazione, calcolo della plusvalenza e versamento dell’imposta diventano una responsabilità diretta.
Obblighi UIF
Un altro punto che merita precisione riguarda le operazioni in oro da comunicare all’UIF. Questo non è un tema di tassazione in senso stretto, ma di tracciabilità e monitoraggio.
La UIF chiarisce che, in base alla legge n. 7/2000 come modificata dal d.lgs. 211/2024, devono essere dichiarate tutte le operazioni in oro di importo pari o superiore a 10.000 euro. Le novità trovano applicazione dal 17 gennaio 2025.
Questa soglia non va confusa con una franchigia fiscale e neppure con una soglia sotto la quale la plusvalenza sarebbe esente. Sono piani completamente diversi. La comunicazione UIF riguarda l’operazione in oro in quanto tale; la tassazione delle plusvalenze riguarda invece il reddito eventualmente realizzato.
Tassazione dell'argento da investimento
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel 2025 che, ai fini delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR, tra i metalli preziosi rilevanti rientra anche l’argento, oltre a oro e platino.
Questo significa che anche la vendita dell’argento può generare plusvalenze fiscalmente rilevanti. Ma la differenza centrale sta nel fatto che l’argento non beneficia automaticamente del regime IVA speciale dell’oro da investimento. Qui si vede bene perché non basta parlare genericamente di “metalli preziosi”: sul piano fiscale, oro e argento condividono alcuni meccanismi, ma non sono perfettamente sovrapponibili.
In sintesi, il confronto corretto è questo:
- sul piano delle plusvalenze, sia oro sia argento possono rilevare fiscalmente;
- sul piano IVA, l’oro da investimento gode di una disciplina specifica che non va automaticamente estesa all’argento.
Esempio di tassazione su oro e argento
Immagina un acquisto per 10.000 euro di oro da investimento e una successiva vendita a 13.000 euro. Se il costo di acquisto è pienamente documentato, la plusvalenza è pari a 3.000 euro. Su questo importo si applica il 26%, per un’imposta dovuta di 780 euro. Il guadagno netto, prima di eventuali altri costi, è quindi di 2.220 euro. Il meccanismo è coerente con il sistema generale del quadro RT e dell’imposta sostitutiva al 26%.
Il quadro cambia radicalmente se la documentazione del costo non esiste più. In quel caso, come visto, le istruzioni del quadro RT consentono di determinare la plusvalenza in misura pari all’intero corrispettivo della cessione. E qui si capisce bene perché, nel mondo dei metalli preziosi, la precisione documentale non sia un dettaglio burocratico ma un fattore che incide direttamente sul rendimento netto.
Vuoi investire in oro o argento?
👉🏼 Tasse su oro da investimento: come funzionano. Scoprilo nel video