Fondi
I fondi comuni di investimento (istituiti in Italia con la istituiti con la legge 23 marzo 1983, n. 77) rientrano tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); essi raccolgono denaro di risparmiatori che ne affidano la gestione a società di gestione del risparmio (SGR), con personalità giuridica e capitale distinte da quelli del fondo, allo scopo d'investire i capitali sul mercato mobiliare col criterio primario della diversificazione dell'investimento, riducendo quindi il rischio rispetto ad es. ad un investimento diretto in azioni di una singola società in un singolo settore. Vediamo in questo articolo come sono tassati i fondi comuni di investimento.
L'imposizione fiscale sui rendimenti dei fondi di investimento mobiliare o entità di investimento collettivo del risparmio (OICR) per i cittadini residenti in Italia fluttua in base alla posizione geografica del fondo e alla sua aderenza alle direttive europee pertinenti. Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono considerate analoghe ai fondi. I rendimenti da fondi includono non solo le distribuzioni dell'amministrazione, ma anche la differenza tra il valore di rimborso, di vendita o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (senza detrazioni per costi).
Assogestioni, l'entità che rappresenta le Società di Gestione del Risparmio, ha sviluppato una classificazione particolareggiata con la finalità di evidenziare chiaramente le principali peculiarità del fondo e i fattori fondamentali che influenzano il suo livello di rischio.
Il metodo di categorizzazione dei fondi italiani, applicato a partire dal 1º luglio 2003, stabilisce 42 categorie e cinque macro categorie. Ogni macro categoria si distingue per una percentuale di investimento azionario minima e massima prestabilita. In aggiunta, sono state stabilite le regole sottostanti:
Il fondo comune possono essere di due tipi: aperti o chiusi. Questi due tipi di fondi hanno caratteristiche e operatività differenti. Per l'investitore, le differenze principali sono le seguenti:
Riguardo al sistema fiscale applicato ai partecipanti privati detentori di quote di un fondo di investimento non immobiliare (escludendo il contesto imprenditoriale), è essenziale dapprima effettuare una distinzione tra:
Riguardo ai redditi ottenuti partecipando a OICR costituiti in Italia (fondi di diritto italiano), che non siano OICR immobiliari, e ai fondi storici lussemburghesi, la ritenuta fiscale viene applicata (art. 26-quinquies, comma 4, del DPR n. 600/73) nei modi seguenti:
Il regime fiscale per gli OICR UE/SEE non conformi è stato sincronizzato con quello dei fondi conformi nel 2014 (art. 11, comma 1, lett. c D.Lgs. n. 44/2014). A seguito di tale modifica, il protocollo fiscale per i rendimenti dei fondi, sia conformi che non, viene sottoposto a una detrazione fiscale a titolo di tassa (art. 10-ter, commi 1 e 2, L. n. 77/1983) o a un’imposta sostitutiva del 26% (art. 10-ter, comma 5, L. n. 77/1983).
Dal reddito del fondo bisogna escludere i guadagni derivanti dai titoli di stato italiani e da quelli contenuti nella white list (art. 10-ter, commi 2 e 5, L. n. 77/1983), che conservano l'aliquota fiscale del 12.5%.
Per ogni altra varietà di fondi di investimento mobiliare, i proventi correlati contribuiscono alla generazione del reddito totale e sono sottoposti a Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) progressiva (art. 10-ter, comma 6, L. n. 77/1983).
TIPOLOGIA DEI FONDI COMUNI | TASSAZIONE | ||
Proventi da fondi armonizzati o con gestore UE | 26% | ||
Componente relativa a titoli di stato italiani e white list | 12,5% | ||
Altri fondi | Aliquota marginale IRPEF |
La tassazione dei fondi comuni di investimento dipende dall'intermediario che li gestisce. Se l'intermediario è italiano, come una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o una banca, la tassazione è gestita direttamente dall'intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. In questo caso, l'investitore riceve la quota del fondo disinvestita al netto della tassazione e non deve fare alcuna dichiarazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Se invece l'intermediario è estero, l'investitore deve effettuare la tassazione sui proventi percepiti e includere l'importo nella propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, ci sono differenze tra i fondi armonizzati UE e i fondi non armonizzati UE, poiché hanno diverse modalità di tassazione.
Ecco un esempio di come funziona la tassazione dei fondi comuni in Italia:
Per le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR le norme di riferimento per il trattamento fiscale delle relative componenti valutative dei fondi comuni di investimento sono:
Le quote di partecipazione a fondi di investimento possono essere considerate titoli aventi natura partecipativa, appartenenti alla categoria dei “titoli in serie o di massa“.
Per i titoli annoverati tra le immobilizzazioni finanziarie, l’art. 101, comma 2 del TUIR fa riferimento alle norme dell’art. 94 del TUIR, attinenti alle obbligazioni registrate nell’attivo circolante. Il valore ai fini fiscali è stabilito seguendo uno dei criteri sottostanti:
Per i titoli quotati nei mercati organizzati e annotate nell'attivo circolante, il valore minimo accettato fiscalmente deve essere calcolato sulla base dei prezzi osservati:
Un criterio simile è definito dall’art. 101 del T.U.I.R. per le obbligazioni annoverate tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore minimo è definito sulla base della media semplice dei prezzi osservati nell'ultimo semestre (coerentemente con la valutazione civile delle stesse, secondo la quale la svalutazione deve essere realizzata quando c'è una perdita persistente).
Per coloro che non si avvalgono del regime amministrato o del risparmio gestito l'ammontare delle plusvalenze realizzate derivanti dalla vendita di quote del fondo comune di investimento andrà indicato nel QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA della dichiarazione dei redditi.
Questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
Leggi anche: quando va fatta la denuncia dei redditi.
La Legge Finanziaria 2023 ha implementato nuove regole riguardanti la fiscalità degli OICR relative alla regolarizzazione delle quote, stabilendo in particolare la facoltà di ritenere realizzati i redditi di capitale (come da art. 44 del TUIR) e quelli diversi di tipo finanziario (ai sensi dell'art. 67 del TUIR) provenienti dalla vendita o rimborso di quote o azioni di enti di investimento collettivo del risparmio (OICR). Questo comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con un tasso del 14%, calcolata sulla differenza tra il valore delle quote o azioni individuato dai prospetti periodici al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione.
L'impatto della regolarizzazione tratta i redditi da capitale e i redditi differenti come se fossero "concretizzati", con la conseguente eventualità che, nell'ipotesi di generazione di plusvalenze, la fiscalità complessiva sull'OICR determinerà un beneficio del 12% in termini percentuali rispetto alla tassazione standard, la quale contempla l'impiego dell'aliquota del 26%.
Va tuttavia considerato che in alcuni casi l’affrancamento non è conveniente, per esempio nel caso di fondi o ETF che investono in titoli di stato ed equiparati, italiani ed esteri e che sono soggetti al momento (in base all’art. 26-quinques del DPR n. 600/1973 e dell’art. 10-ter della L. n. 77/1983) ad un aliquota pari al 12,5% dunque inferiore al 14%.
La tassazione è un argomento complesso che ogni investitore dovrebbe considerare attentamente. Non solo quella dei fondi ma anche degli altri assets. Le tasse sugli ETF, ad esempio, possono variare a seconda della struttura del fondo e del tipo di reddito generato e la tassazione delle azioni in Italia è generalmente del 26%, e questa stessa aliquota si applica anche alle plusvalenze realizzate da ETF che investono in azioni. Tuttavia, ci sono diverse sfumature da considerare, come la possibilità di compensare le plusvalenze con eventuali minusvalenze.
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Sui guadagni provenienti da quote di investimento in OICR di legislazione italiana (escludendo gli OICR legati all'immobiliare e i fondi con sede in Lussemburgo), viene applicata una trattenuta fiscale del 26% (o del 12,5% per la porzione originata da titoli di Stato presenti nella white list, come previsto dall’art. 26-quinquies co. 4 del DPR n. 600/73). La detrazione fiscale è eseguita in due differenti forme operative: come anticipazione per coloro che possiedono le quote nell’ambito di un’attività di business commerciale come imposta, per le figure individuali o soggetti esentati dall'IRES.
Il guadagno dell'anno fiscale è calcolato "deducendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla conclusione dell'anno, prima di considerare l'imposta sostitutiva riservata, accresciuto di eventuali rimborsi e rendimenti distribuiti durante l'anno e sminuito delle sottoscrizioni realizzate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i rendimenti ottenuti dalla partecipazione a entità di investimento collettivo del risparmio soggette a imposta sostitutiva, oltre ai rendimenti esenti e quelli assoggettati a ritenuta fiscale". (Legge del 23/03/1983 n. 77 -art 9 comma 1).
I redditi di capitale sono gli introiti derivanti da investimenti finanziari e dalle azioni detenute in società. In Italia, questi redditi sono regolamentati dagli articoli 44 e 45 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Le Sicav sono soggette a una ritenuta del 26% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo. Questa imposta si applica sui proventi distribuiti e sulla differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il loro costo di acquisto. Tuttavia, una parte dei proventi derivanti da obbligazioni e titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella white list, è soggetta a una tassazione ridotta del 12,5%.
L'imposta sul capital gain si paga in base al regime fiscale scelto dall'investitore. Nel regime amministrato, l'imposta viene trattenuta e versata dall'intermediario finanziario al momento della realizzazione del guadagno, seguendo il principio di cassa. Nel regime gestito, invece, l'imposta sulle plusvalenze maturate viene calcolata e applicata alla fine dell'anno fiscale, considerando il risultato netto della gestione patrimoniale.
Gli investimenti comportano sempre il rischio di perdita del capitale.
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