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Normativa greenwashing 2026: cosa cambia dal 27 settembre e l’impatto su ETF e investimenti ESG

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili in Italia nuove regole contro il greenwashing. Claim ambientali e marchi devono essere più verificabili, mentre per fondi ed ETF ESG valgono anche SFDR e criteri ESMA. Intanto Bruxelles prepara una nuova classificazione dei prodotti sostenibili.
Cosa cambia con la nuova normativa greenwashing e come influisce sugli investimenti ESG

Indice

Dal 27 settembre 2026 la normativa contro il greenwashing ha compiuto un passo importante anche in Italia. Sono infatti diventate applicabili le disposizioni con cui il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 ha recepito la Direttiva europea 2024/825, rafforzando le regole contro dichiarazioni ambientali generiche, marchi di sostenibilità non verificabili e promesse climatiche prive di basi concrete.

Per gli investitori, però, la questione è più ampia. Accanto alla nuova disciplina rivolta ai rapporti tra imprese e consumatori esiste infatti un insieme di norme specifiche per il settore finanziario, che comprende SFDR, Tassonomia UE e linee guida ESMA sui nomi dei fondi. Proprio mentre entrano in applicazione le nuove regole sui green claim, inoltre, l'Unione europea sta lavorando a una profonda revisione della SFDR che potrebbe cambiare nuovamente il modo in cui fondi ed ETF vengono presentati agli investitori.

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Normativa greenwashing 2026: cosa è cambiato dal 27 settembre

Il riferimento principale è la Direttiva (UE) 2024/825, nota anche come Empowering Consumers for the Green Transition. L'Italia l'ha recepita attraverso il D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo ed entrato formalmente in vigore il 24 marzo 2026; le nuove disposizioni sono però applicabili dal 27 settembre 2026.

La normativa interviene sul Codice del consumo e sui rapporti B2C, rafforzando la disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Il principio di fondo è semplice: un'impresa non può utilizzare la sostenibilità come elemento commerciale attraverso formule vaghe o suggestive quando non dispone degli elementi necessari per dimostrarle.

Non significa che parole come “green”, “verde”, “sostenibile” o “ecologico” siano state vietate in assoluto. Devono però essere contestualizzate e supportate da elementi verificabili. Lo stesso MIMIT precisa che persino l'utilizzo di termini come “verde”, “eco”, “naturale” o “clima neutro” nel nome di un prodotto può costituire un'asserzione ambientale quando, nel contesto complessivo della comunicazione, induce il consumatore ad attribuirgli caratteristiche ambientali.

Quali green claim diventano particolarmente problematici?

La Direttiva introduce nella disciplina europea una serie di fattispecie molto più precise rispetto al passato.

PraticaCosa prevede la nuova normativa
Claim genericiEspressioni ambientali generiche devono poter essere sostenute da una prestazione ambientale riconosciuta e pertinente
Claim sull'intero prodottoNon è possibile presentare come sostenibile l'intero prodotto o l'intera impresa quando il beneficio riguarda soltanto una parte
Marchi di sostenibilitàNon possono essere utilizzati se non sono basati su un sistema di certificazione o istituiti da un'autorità pubblica
Carbon neutrality tramite compensazioniÈ vietato presentare un prodotto come neutrale, a impatto ridotto o positivo sulle emissioni quando l'affermazione si basa sulla compensazione delle emissioni
Promesse futureObiettivi ambientali futuri devono poggiare su impegni verificabili, un piano realistico, target misurabili e temporali e verifiche indipendenti

La Direttiva cita espressamente tra le pratiche vietate l'affermazione che l'intero prodotto abbia determinate caratteristiche ambientali quando queste riguardano soltanto un suo elemento e restringe fortemente i claim di neutralità climatica basati sui carbon offset.

Anche le promesse sul futuro diventano più impegnative. Dichiarare, ad esempio, che un'impresa diventerà climaticamente neutrale entro una certa data richiede impegni chiari e verificabili, obiettivi misurabili e temporali, un piano di attuazione realistico e un controllo periodico da parte di un soggetto terzo indipendente.

Greenwashing e sanzioni: quanto si rischia?

Le violazioni rientrano nel sistema sanzionatorio previsto dal Codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette. In Italia l'Autorità può applicare, a seconda della gravità e della durata della condotta, una sanzione amministrativa da 5.000 a 10 milioni di euro; per determinate infrazioni diffuse che coinvolgono più Stati membri, il massimo può arrivare al 4% del fatturato annuo del professionista.

Non ogni utilizzo improprio della parola “green” comporta automaticamente la sanzione massima: la valutazione avviene sulla specifica pratica commerciale, sul contesto e sulle sue caratteristiche. Il cambiamento importante consiste piuttosto nel fatto che il quadro normativo contiene oggi fattispecie ambientali molto più esplicite di quelle disponibili in precedenza.

Perché la normativa greenwashing interessa anche chi investe?

Qui è necessario fare una distinzione importante. Il D.Lgs. 30/2026 non è la normativa specifica degli ETF o dei fondi ESG: costituisce una disciplina orizzontale di tutela dei consumatori nei rapporti B2C. Nel settore finanziario il contrasto al greenwashing passa soprattutto attraverso una combinazione di SFDR, Tassonomia europea e regole ESMA, alle quali si aggiungono le norme generali sulle comunicazioni commerciali.

Per un investitore questo significa che la parola “sostenibile” presente nel nome di un ETF o di un fondo non dovrebbe essere interpretata come una garanzia sufficiente. Occorre guardare a ciò che il prodotto effettivamente possiede, alle esclusioni applicate, alla metodologia dell'indice, agli obiettivi dichiarati e alla documentazione prevista dalla normativa europea.

Ed è proprio su questo fronte che negli ultimi due anni si è verificato uno dei cambiamenti più significativi.

ETF e fondi ESG: le nuove regole ESMA contro il greenwashing

ESMA ha introdotto criteri armonizzati per i fondi che utilizzano nel proprio nome termini riconducibili a ESG, ambiente, sostenibilità, transizione o impatto. Le linee guida sono applicabili dal 21 novembre 2024, mentre i fondi già esistenti hanno avuto fino al 21 maggio 2025 per adeguarsi.

Uno dei requisiti centrali prevede che almeno l'80% degli investimenti sia utilizzato per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali oppure gli obiettivi di investimento sostenibile collegati alla strategia vincolante del fondo. Sono inoltre previste differenti esclusioni in funzione delle parole utilizzate nel nome: per termini legati ad ambiente, impatto e sostenibilità si applicano criteri collegati ai Paris-aligned Benchmarks, mentre per transizione, sociale e governance il riferimento è alle esclusioni dei Climate Transition Benchmarks.

Per i fondi che utilizzano specificamente termini derivati da “sustainable”, ESMA ha inoltre chiarito che le autorità nazionali potrebbero non considerare “significativo” un investimento sostenibile inferiore al 50%, fermo restando che la valutazione deve essere effettuata caso per caso.

La stretta ha già cambiato i fondi ESG

Non si tratta soltanto di regole sulla carta. A dicembre 2025 ESMA ha analizzato quasi 1.000 comunicazioni agli azionisti provenienti dai 25 maggiori gestori europei, che complessivamente amministravano circa 7.500 miliardi di euro.

Tra i fondi interessati dalle comunicazioni, il 64% ha modificato il proprio nome, spesso eliminando riferimenti ESG, mentre il 56% ha modificato la propria politica di investimento per rafforzare l'approccio alla sostenibilità. ESMA ha inoltre rilevato che i fondi che hanno mantenuto riferimenti ESG nel nome hanno ridotto maggiormente l'esposizione ai combustibili fossili rispetto agli altri fondi analizzati.

Il nome di un fondo sta quindi diventando un elemento meno libero dal punto di vista commerciale e maggiormente collegato alla strategia effettivamente seguita.

SFDR: perché Articolo 8 e Articolo 9 non sono certificati di sostenibilità

La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) è applicabile dal marzo 2021 e stabilisce obblighi di trasparenza relativi alla sostenibilità per partecipanti ai mercati finanziari e consulenti. Nel mercato si è però diffusa l'abitudine di utilizzare le categorie della SFDR quasi come etichette commerciali.

In particolare, si sente spesso parlare di prodotti “Articolo 8” e “Articolo 9”. La distinzione è importante, ma non equivale a una certificazione indipendente della qualità ambientale di un investimento. Lo stesso processo di revisione della SFDR nasce anche dal fatto che il sistema è stato utilizzato come una sorta di sistema di etichettatura di fatto, creando confusione e aumentando, secondo la Commissione europea, il rischio di greenwashing e mis-selling.

Per questo motivo, leggere semplicemente “Articolo 8” non basta per concludere che un fondo sia particolarmente sostenibile: bisogna verificare come vengono concretamente integrate le caratteristiche ambientali o sociali e quali attività sono presenti nel portafoglio.

SFDR 2.0: la prossima grande novità per gli investimenti sostenibili

Il quadro potrebbe cambiare ancora. Nel novembre 2025 la Commissione europea ha proposto una revisione profonda della SFDR con l'obiettivo di rendere le informazioni più comprensibili agli investitori e ridurre l'utilizzo ambiguo delle attuali classificazioni.

La proposta introduce tre categorie esplicite di prodotti finanziari.

Categoria propostaA cosa sarebbe destinata
Sustainableprodotti che contribuiscono a obiettivi ambientali, climatici o sociali
Transitioninvestimenti in imprese o progetti non ancora sostenibili ma impegnati in un percorso di transizione credibile
ESG Basicsprodotti che applicano altre strategie ESG senza soddisfare i criteri delle prime due categorie

Nella proposta della Commissione, un prodotto categorizzato dovrebbe avere almeno il 70% del portafoglio coerente con la strategia di sostenibilità dichiarata, mentre l'utilizzo di riferimenti ESG nei nomi e nelle comunicazioni commerciali sarebbe riservato ai prodotti appartenenti alle nuove categorie.

Attenzione, però: questa nuova classificazione non è ancora legge definitiva.

Il Consiglio dell'UE ha approvato il proprio mandato negoziale il 24 giugno 2026, sostenendo l'architettura basata sulle tre categorie. La Commissione ECON del Parlamento europeo ha approvato la propria posizione il 10 settembre 2026 e il relativo rapporto è stato depositato il 15 settembre. Al 2 ottobre 2026, il fascicolo legislativo ufficiale risulta ancora in attesa della posizione del Parlamento in prima lettura.

Questa distinzione temporale è importante: oggi continuano a valere le norme SFDR attuali, mentre Sustainable, Transition ed ESG Basics rappresentano il modello proposto per la futura SFDR.

Green Claims Directive e Direttiva 2024/825 sono la stessa cosa?

No, ed è uno degli aspetti che rischia maggiormente di generare confusione nelle ricerche sulla normativa greenwashing.

La Direttiva (UE) 2024/825, oggi recepita e applicabile in Italia, viene spesso chiamata Empowering Consumers for the Green Transition. È questa la disciplina che dal 27 settembre 2026 rafforza concretamente le regole contro i green claim ingannevoli.

La Green Claims Directive, invece, è un'altra proposta legislativa europea, presentata nel 2023, che avrebbe introdotto regole ancora più dettagliate sulla dimostrazione e verifica delle dichiarazioni ambientali esplicite.

Il suo iter è però bloccato: nel giugno 2025 il terzo trilogo è stato cancellato dopo l'annuncio della Commissione di voler valutare il ritiro della proposta. Nel 2026 la Commissione continua a indicarla come proposta pendente, mentre il Parlamento europeo la classifica come “blocked”. Di conseguenza, non è corretto attribuire alla Green Claims Directive le nuove regole entrate in applicazione il 27 settembre 2026.

Cosa cambia davvero per gli investitori?

La principale conseguenza della nuova stagione normativa europea non è che un ETF con la parola “ESG” diventi automaticamente sicuro, sostenibile o più redditizio. Il cambiamento è piuttosto la progressiva riduzione dello spazio disponibile per utilizzare la sostenibilità come semplice elemento di marketing.

Le linee guida ESMA hanno già costretto numerosi fondi a modificare nomi o strategie, mentre la futura SFDR potrebbe sostituire l'attuale utilizzo delle categorie Articolo 8 e Articolo 9 con tre categorie più esplicite. Parallelamente, le nuove norme sui green claim rendono più difficile per le imprese presentare obiettivi ambientali vaghi o non verificabili.

Per chi investe, quindi, la regola resta la stessa: la sostenibilità va cercata nei dati e nella composizione del prodotto, non soltanto nel suo nome.

Come riconoscere il greenwashing in un ETF o fondo ESG

La regolamentazione riduce il rischio di dichiarazioni fuorvianti, ma non sostituisce l'analisi da parte dell'investitore nel momento in cui deve scegliere un ETF. Per valutare un ETF ESG conviene andare oltre il nome commerciale dell'ETF e confrontare diversi livelli di informazione.

Cosa controllarePerché è importante
Indice replicatoDue ETF con “ESG” nel nome possono seguire metodologie molto diverse
Principali partecipazioniPermettono di capire quali società si trovano realmente nel portafoglio
Criteri di esclusioneMostrano quali settori o attività vengono effettivamente esclususi
SFDRIndica gli obblighi di disclosure applicabili, ma non deve essere interpretata come un rating
Allineamento alla Tassonomia UEAiuta a valutare quale quota delle attività risponde ai criteri europei di ecosostenibilità
Metodologia ESG dell'indiceChiarisce come vengono selezionate, escluse o ponderate le società
KID, prospetto e documenti ESGContengono informazioni più precise rispetto al nome commerciale o alla pagina marketing

La Tassonomia europea assume un ruolo particolarmente importante perché stabilisce criteri comuni per determinare quando un'attività economica può essere considerata ecosostenibile. Per essere allineata, un'attività deve contribuire sostanzialmente a uno degli obiettivi ambientali previsti, non arrecare un danno significativo agli altri obiettivi, rispettare garanzie minime e soddisfare i criteri tecnici applicabili.

Le nuove norme possono influenzare anche il valore degli ETF ESG?

In teoria, una modifica normativa che costringe un fondo a cambiare nome, criteri di selezione oppure composizione del portafoglio può avere effetti anche sui flussi di capitale e sulla percezione degli investitori.

Un'analisi accademica pubblicata nel Journal of Behavioral and Experimental Finance nel settembre 2026, basata sugli annunci regolamentari europei e statunitensi tra il 2021 e il 2025, ha rilevato reazioni di mercato di breve periodo negli ETF ESG in coincidenza con alcuni interventi sulle regole di denominazione e sugli indici. Gli autori osservano inoltre che le misure ESMA sui nomi dei fondi hanno prodotto reazioni più persistenti rispetto ad alcuni interventi regolamentari statunitensi.

È un risultato interessante, ma non significa che le nuove norme rendano automaticamente gli ETF ESG più o meno redditizi. Il loro effetto principale riguarda soprattutto trasparenza, classificazione e credibilità delle caratteristiche dichiarate, mentre performance e rischio continuano a dipendere dagli asset sottostanti, dalla strategia e dalle condizioni di mercato.

Normativa anti-greenwashing: le date da ricordare

DataNovità
21 novembre 2024entrano in applicazione le linee guida ESMA sui nomi dei fondi ESG
21 maggio 2025termina il periodo di adeguamento per i fondi già esistenti
20 novembre 2025Commissione europea presenta la proposta di revisione SFDR
24 marzo 2026entra in vigore in Italia il D.Lgs. 30/2026
24 giugno 2026il Consiglio UE approva la propria posizione sulla nuova SFDR
10 settembre 2026ECON approva la posizione del Parlamento sulla revisione SFDR
27 settembre 2026diventano applicabili le nuove norme italiane contro il greenwashing

Il 2026 rappresenta quindi un passaggio particolarmente importante: la nuova disciplina sui claim ambientali è già applicabile, mentre la trasformazione delle regole sulla sostenibilità dei prodotti finanziari è ancora in corso.

FAQ sulla normativa greenwashing