Tassazione dei fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento (istituiti in Italia con la istituiti con la legge 23 marzo 1983, n. 77) rientrano tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); essi raccolgono denaro di risparmiatori che ne affidano la gestione a società di gestione del risparmio (SGR), con personalità giuridica e capitale distinte da quelli del fondo, allo scopo d'investire i capitali sul mercato mobiliare col criterio primario della diversificazione dell'investimento, riducendo quindi il rischio rispetto ad es. ad un investimento diretto in azioni di una singola società in un singolo settore. Vediamo in questo articolo come sono tassati i fondi comuni di investimento.

La tassazione dei proventi dei fondi di investimento mobiliare od organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in capo alle persone fisiche residenti in Italia varia a seconda della collocazione del fondo e della compliance dello stesso rispetto alle direttive dell’Unione europea (UE) di settore. Ai fondi sono equiparate le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) e le società d’investimento a capitale fisso (SICAF). Fra i proventi dei fondi si annoverano oltre alle distribuzioni della gestione anche la differenza fra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (senza alcuna deduzione di spese).
Quali tipologie di fondi comuni di investimento esistono?
Assogestioni, l'associazione di categoria delle Società di Gestione, ha elaborato una specifica classificazione con l'obiettivo di rendere trasparenti le caratteristiche principali del fondo e i principali fattori che impattano sulla rischiosità.
Il sistema di classificazione dei fondi di diritto italiano in vigore dal 1º luglio 2003 prevede 42 categorie e cinque macro categorie. Ogni macro categoria è caratterizzata da una percentuale minima e massima di investimento azionario. Inoltre, sono state definite le seguenti regole:
- i fondi di liquidità e i fondi obbligazionari non possono investire in azioni (con l'eccezione dei fondi obbligazionari misti che possono investire da 0% al 20% del portafoglio in azioni);
- i fondi bilanciati investono in azioni per importi che vanno dal 10% al 90% del portafoglio;
- i fondi azionari investono almeno il 70% del proprio portafoglio in azioni;
- i fondi flessibili non hanno vincoli di asset allocation azionaria, cioè possono decidere di investire in azioni dallo 0% al 100%.
Fondi comuni di investimento aperti e chiusi
I fondi comuni possono essere di due tipi: aperti o chiusi. Questi due tipi di fondi hanno caratteristiche e operatività differenti. Per l'investitore, le differenze principali sono le seguenti:
- Fondi aperti: sono quelli che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento.
- Fondi chiusi: sono quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo.
Come sono tassati i fondi comuni di investimento?
Per quanto riguarda il regime fiscale di tassazione ai fini delle imposte dirette che grava sui partecipanti privati che detengono le quote di un fondo di investimento non immobiliare (al di fuori del regime di impresa) occorre prima di tutto distinguere tra:
- Soggetto percettore privato: si fa riferimento al regime di tassazione dei redditi di capitale (art. 44, co. 1 lett. g) del TUIR);
- Soggetto percettore impresa: in questo caso i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo sono qualificati come redditi di impresa e tassati secondo le disposizioni del TUIR in relazione a questa categoria reddituale.
Sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia (fondi di diritto italiano), diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici, la ritenuta è applicata (art. 26-quinquies co. 4 del DPR n. 600/73):
- A titolo d’acconto nei confronti di soggetti che detengono le quote o azioni nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, e
- A titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società.
Quanto si paga di tasse sui fondi?
Il regime degli OICR UE/SEE non armonizzati è stato equiparato a quello dei fondi armonizzati nel corso del 2014 (art. 11, comma 1, lett. c D.Lgs. n. 44/2014). A seguito di tale modifica, il regime fiscale dei proventi dei fondi sia armonizzati che non armonizzati è soggetto a ritenuta a titolo di imposta (art. 10-ter, commi 1 e 2, L. n. 77/1983) o a imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 10-ter, comma 5, L. n. 77/1983.
Dal reddito del fondo vanno scorporati i redditi provenienti dai titoli di stato italiani e da quelli inclusi nella white list (art. 10-ter, commi 2 e 5, L. n. 77/1983), che mantengono la tassazione al 12.5%.
Per tutte le altre tipologie di fondi mobiliari, i relativi proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) progressiva (art. 10-ter, comma 6, L. n. 77/1983).
TIPOLOGIA DEL FONDO | TASSAZIONE |
Proventi da fondi armonizzati o con gestore UE | 26% |
Componente relativa a titoli di stato italiani e white list | 12,5% |
Altri fondi | Aliquota marginale IRPEF |
Fondi detenuti presso un intermediario italiano
La tassazione dei fondi comuni di investimento dipende dall'intermediario che li gestisce. Se l'intermediario è italiano, come una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o una banca, la tassazione è gestita direttamente dall'intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. In questo caso, l'investitore riceve la quota del fondo disinvestita al netto della tassazione e non deve fare alcuna dichiarazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Fondi detenuti presso un intermediario straniero
Se invece l'intermediario è estero, l'investitore deve effettuare la tassazione sui proventi percepiti e includere l'importo nella propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, ci sono differenze tra i fondi armonizzati UE e quelli non armonizzati UE, poiché hanno diverse modalità di tassazione.
- Fondi armonizzati UE: sono tassati al momento della distribuzione dei proventi.
- Fondi non armonizzati UE: devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi.
Qui trovi i vantaggi di investire in fondi comuni di investimento.
Tassazione dei fondi comuni di investimento per le società
Per le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR le norme di riferimento per il trattamento fiscale delle relative componenti valutative dei fondi comuni di investimento sono:
- L’art. 101 del TUIR, per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;
- L’art. 94 del TUIR per i titoli collocati nell’attivo circolante.
Le quote di partecipazione a fondi di investimento possono essere considerate titoli aventi natura partecipativa, appartenenti alla categoria dei “titoli in serie o di massa“.
Per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, l’art. 101, co. 2 del TUIR rimanda alle disposizioni dell’art. 94 del TUIR, relative ai titoli iscritti nell’attivo circolante. Il valore fiscale è determinato secondo uno dei seguenti criteri:
- Costo specifico;
- Con LIFO, FIFO, costo medio ponderato.
Per i titoli quotati nei mercati regolamentati e iscritti nell’attivo circolante, il valore minimo fiscalmente riconosciuto deve essere determinato sulla base dei prezzi rilevati:
- Nell’ultimo giorno dell’esercizio, ovvero, in alternativa
- In base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
Analogo criterio viene stabilito dall’art. 101 del T.U.I.R. per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, il cui valore minimo è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre (in parallelo con la valutazione civilistica degli stessi, secondo cui la svalutazione deve essere effettuata in presenza di una perdita durevole).
Dove indicare le plusvalenze dei fondi in dichiarazione dei redditi
Per coloro che non si avvalgono del regime amministrato o gestito l'ammontare delle plusvalenze realizzate derivanti dalla vendita di quote di fondi comuni d’investimento andrà indicato nel QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA della dichiarazione dei redditi.
Questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
Leggi anche: quando va fatta la denuncia dei redditi.
Novità previste dalla finanziaria 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto delle nuove disposizioni in tema di tassazione degli OICR legate all’affrancamento delle quote, in particolare è prevista la possibilità di di considerare realizzati i redditi di capitale (di cui all’art. 44 del TUIR) e quelli diversi di natura finanziaria (di cui all’art. 67 del TUIR) derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), assoggettando ad imposta sostitutiva, con aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Gli effetti dell’affrancamento considerano come “realizzati” i redditi di capitale ed i redditi diversi, con la conseguenza che, in caso di realizzo di plusvalori, la tassazione complessiva dell’OICR porterà ad un risparmio di 12 punti percentuali rispetto a quella ordinaria che, prevede l’applicazione dell’aliquota del 26%.
Va tuttavia considerato che in alcuni casi l’affrancamento non è conveniente, per esempio nel caso di fondi o ETF che investono in titoli di stato ed equiparati, italiani ed esteri e che sono soggetti al momento (in base all’art. 26-quinques del DPR n. 600/1973 e dell’art. 10-ter della L. n. 77/1983) ad un aliquota pari al 12,5% dunque inferiore al 14%.
La tassazione è un argomento complesso che ogni investitore dovrebbe considerare attentamente. Non solo quella dei fondi ma anche degli altri assets. Le tasse sugli ETF, ad esempio, possono variare a seconda della struttura del fondo e del tipo di reddito generato e la tassazione delle azioni in Italia è generalmente del 26%, e questa stessa aliquota si applica anche alle plusvalenze realizzate da ETF che investono in azioni. Tuttavia, ci sono diverse sfumature da considerare, come la possibilità di compensare le plusvalenze con eventuali minusvalenze.
FAQ
Sui redditi che derivano dalle quote di partecipazione in OICR di diritto italiano (eccetto gli OICR immobiliari e i fondi lussemburghesi) si applica una ritenuta del 26% (o del 12,5% per la componente derivante da titoli di Stato white list, come stabilito dall’art. 26-quinquies co. 4 del DPR n. 600/73).
La ritenuta opera con due diverse modalità di funzionamento:
a titolo d’acconto per i soggetti che detengono le quote nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale
a titolo d’imposta, per gli soggetti privati o esenti IRES.
Il risultato del periodo d’imposta si ottiene “sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno, al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta”. (Legge del 23/03/1983 n. 77 -art 9 comma 1).
I redditi di capitale sono gli introiti derivanti da investimenti finanziari e dalle azioni detenute in società. In Italia, questi redditi sono regolamentati dagli articoli 44 e 45 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
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