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Il 2026 rappresenta un punto di svolta nella tassazione delle criptovalute in Italia, non tanto per una singola misura, quanto per l’insieme di interventi che ridisegnano il rapporto tra Stato e criptoattività.
Questo cambio di approccio avrà conseguenze concrete sulle scelte degli investitori, sul modo di operare e sulla pianificazione finanziaria complessiva. Ed è per questo che comprenderne la portata è oggi più importante che mai.
Con regole più strutturate e attenzione crescente alla documentazione delle operazioni, diventa utile scegliere un canale di acquisto che permetta di tenere tutto in ordine. Per chi punta all’acquisto diretto di crypto, Finst può essere un riferimento pratico per gestire operatività e tracciamento in modo più lineare.

Investire in cripto-attività comporta rischi di perdita.
Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente abbandonato l’approccio attendista, arrivando oggi a una cornice normativa che considera le cripto a tutti gli effetti parte del patrimonio finanziario del contribuente.
Non si tratta più di un settore ai margini, regolato in modo approssimativo o lasciato all’interpretazione. Le criptovalute entrano definitivamente in una fase di normalizzazione fiscale, con regole più chiare, ma anche più stringenti.
Il passaggio è evidente: meno hype, più norme.
Il primo elemento che ha attirato l’attenzione degli investitori è stato l’innalzamento dell’aliquota sulle plusvalenze da criptoattività, passata dal 26% al 33%.
La nuova aliquota si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026, quindi rilevanti nelle dichiarazioni presentate nel 2027.
È importante chiarire subito un punto: non si tratta di una misura improvvisa o “spuntata dal nulla”. Il 33% era già stato introdotto nella normativa precedente, ma la sua entrata in vigore era stata rinviata. Con la legge di bilancio più recente, il legislatore ha semplicemente deciso di non prorogare ulteriormente l’aliquota agevolata, lasciando scattare quanto già previsto.
In altre parole, non c’è stato un cambio di rotta improvviso, bensì la conferma di una scelta politica già impostata: aumentare la pressione fiscale sulle cripto e differenziarle in modo netto rispetto ad altri strumenti finanziari.
Qui emerge una prima, evidente, asimmetria. La tassazione dei principali strumenti finanziari tradizionali continua infatti a essere al 26%:
Le cripto, invece, vengono isolate in un regime più penalizzante. Questa differenza non è casuale e riflette la volontà del legislatore di indirizzare il risparmio verso strumenti più regolamentati, percepiti come più “controllabili” e inseriti nel circuito finanziario tradizionale.
La disparità diventa ancora più evidente se si considerano gli ETP/ETN su criptovalute.
Questi strumenti, pur replicando l’andamento di Bitcoin o di altri asset digitali, restano soggetti all’aliquota del 26%, in quanto inquadrati come strumenti finanziari tradizionali. Il risultato è paradossale solo in apparenza:
Questo elemento conferma che la ratio della norma non è tanto colpire l’asset in sé, quanto il canale attraverso cui l’investitore vi accede. Il messaggio è chiaro: se l’esposizione passa per intermediari regolamentati e strumenti finanziari standardizzati, il trattamento resta più favorevole.
Quando l’obiettivo è esporsi alle crypto tramite strumenti quotati invece che acquistare l’asset direttamente, ha senso guardare a intermediari che lavorano su mercati regolamentati. Per confrontare questa opzione in modo pratico, può essere utile partire da Scalable Capital e DEGIRO.
Per comprendere l’effetto concreto dell’aumento, basta un esempio semplice. Supponiamo una plusvalenza di 100.000 euro:
La differenza è di 7.000 euro netti, a parità di performance lorda.
Tradotto in termini finanziari, significa che un investimento in cripto soggetto al 33% deve generare oltre il 10% di rendimento aggiuntivo rispetto a uno strumento tassato al 26% solo per arrivare allo stesso risultato netto. Un dettaglio tutt’altro che marginale, soprattutto per chi opera con importi rilevanti o con una certa frequenza.
Questo aumento, quindi, non incide solo sul carico fiscale finale, ma altera le logiche di confronto tra strumenti, influenzando le scelte di allocazione, il timing dei realizzi e la convenienza relativa tra mercato spot e strumenti regolamentati.
Dal 1° gennaio 2026 entra in gioco anche la DAC8, che estende alle cripto lo scambio automatico di informazioni tra Paesi UE: gli operatori (exchange e altri Crypto-Asset Service Provider) devono identificare i clienti e raccogliere dati sulle operazioni rilevanti.
In pratica, i movimenti effettuati nel 2026 su piattaforme soggette a questi obblighi confluiscono in reporting verso le autorità fiscali nell’anno successivo, con scambio tra amministrazioni entro il 30 settembre 2027, riducendo drasticamente lo spazio per omissioni o dichiarazioni incomplete.
Uno degli aspetti più fraintesi della fiscalità sulle criptovalute riguarda il momento in cui nasce l’obbligo di tassazione. È fondamentale chiarire subito un principio di base: le plusvalenze da criptoattività sono tassate solo al realizzo.
Questo significa che l’aumento di valore “sulla carta” non genera alcuna imposta. Un Bitcoin può raddoppiare, triplicare o dimezzarsi di prezzo, ma finché l’investitore non effettua un’operazione fiscalmente rilevante, non esiste alcun reddito imponibile.
Il realizzo si verifica quando la criptoattività viene ceduta in cambio di un valore fiscalmente riconoscibile. Nella pratica, i casi più comuni sono due.
È il caso più intuitivo. La vendita di criptovalute con incasso in euro rappresenta a tutti gli effetti un realizzo. In quel momento si confronta il valore di vendita con il costo storico di acquisto. La differenza positiva costituisce la plusvalenza imponibile.
Questo punto genera spesso confusione. Anche la conversione da cripto a stablecoin ancorate a una valuta fiat (come stablecoin in euro o in dollari) è considerata, nella sostanza, un’operazione di realizzo. Il motivo è semplice: la cripto viene scambiata con un asset che replica una valuta tradizionale, quindi con un valore economicamente equivalente alla moneta fiat.
Dal punto di vista fiscale, il fatto che l’operazione avvenga “on-chain” o all’interno di un exchange non cambia la natura del realizzo.
Uno degli errori più comuni è ritenere che la tassazione scatti solo quando il denaro viene trasferito su un conto bancario. In realtà, il passaggio in banca è fiscalmente irrilevante.
Il realizzo avviene nel momento in cui la cripto viene ceduta in cambio di un valore espresso o esprimibile in valuta fiat.
Che gli euro restino su un exchange, su una carta collegata o vengano trasferiti su un conto corrente tradizionale non fa alcuna differenza ai fini fiscali. L’evento tassabile si è già verificato.
Proprio perché molte imposte dipendono da conversioni e cessioni, diventa cruciale poter ricostruire con precisione movimenti e controvalori in euro. Per l’operatività spot, può essere comodo fare riferimento a exchange come Kraken e Binance, mantenendo una reportistica ordinata fin da subito.
Il principio generale è corretto ed è bene ribadirlo: se non realizzi, non paghi imposte.
Tuttavia, questo non significa che qualsiasi operazione sia “neutra”. Alcuni passaggi, apparentemente innocui, possono configurare un realizzo senza che l’investitore ne sia pienamente consapevole. È qui che nascono molti errori dichiarativi.
In un contesto normativo sempre più strutturato e con l’introduzione di meccanismi di reporting automatico, capire cosa costituisce un realizzo e cosa no diventa essenziale non solo per ottimizzare la fiscalità, ma anche per evitare contestazioni future.
Ed è proprio su questi passaggi intermedi – stablecoin, permute, strumenti ibridi – che si gioca gran parte della complessità introdotta dalle nuove regole.
Uno dei punti più delicati della nuova fiscalità cripto riguarda le operazioni intermedie, spesso percepite dagli investitori come “neutre”, ma che in realtà possono avere impatti fiscali rilevanti. In particolare, è fondamentale distinguere correttamente tra stablecoin ancorate a valuta fiat e token non ancorati direttamente a una valuta.
Le stablecoin ancorate a una valuta fiat (euro, dollaro, ecc.) hanno come funzione principale quella di replicare il valore di una moneta tradizionale. Dal punto di vista economico, il loro ruolo è assimilabile a una forma di liquidità.
Per questo motivo, la conversione:
viene generalmente considerata fiscalmente rilevante, perché equivale a trasformare una criptoattività in un valore monetario stabile ed esprimibile in valuta fiat. In sostanza, è come “cristallizzare” il valore della cripto, anche se l’operazione avviene interamente all’interno di un exchange o su tecnologia blockchain.
Diverso è il caso dei token che non sono direttamente ancorati a una valuta fiat, come gli ART (Asset-Referenced Token) o altre cripto che replicano il valore di un paniere di asset o di beni reali.
In questi casi, l’operazione può rientrare nel concetto di permuta tra criptoattività con caratteristiche diverse, che non sempre dà luogo a un realizzo immediato. La ratio è che non si passa da una cripto a un equivalente monetario, ma da una cripto a un altro asset digitale con funzione diversa.
Il discrimine non è tecnologico, ma sostanziale:
Questo punto è cruciale: l’assenza di realizzo non elimina la tassazione, ma la rinvia. Il valore di carico originario viene infatti “trasportato” sul nuovo asset.
Un esempio spesso citato è quello delle conversioni verso oro tokenizzato. In uno scenario tipico:
In base all’interpretazione oggi prevalente, questa operazione non realizza immediatamente una plusvalenza, ma comporta il trasferimento del costo storico del Bitcoin sul token oro. La tassazione scatterà solo al momento della successiva conversione verso euro o stablecoin fiat-like.
È una distinzione sottile, ma estremamente rilevante in ottica di pianificazione.
Proprio perché queste aree sono complesse, si sono diffuse interpretazioni aggressive o “creative”, spesso basate su:
Il problema è che l’Agenzia delle Entrate guarda alla sostanza economica, non alla forma. Se un’operazione produce, di fatto, un risultato assimilabile a un realizzo in valuta fiat, è probabile che venga considerata tale, anche se strutturata in modo più articolato.
In un contesto di maggiore tracciabilità e scambio automatico di informazioni, forzare queste interpretazioni espone a rischi elevati, sia in termini di accertamenti sia di sanzioni.
La lezione è chiara: quando si entra nel territorio delle permute e delle stablecoin, la pianificazione fiscale deve essere prudente, non basata su scorciatoie.
Sul tema delle minusvalenze da criptovalute, la riforma non introduce stravolgimenti concettuali, ma rende molto più rilevanti alcune regole che in passato venivano spesso ignorate. Il vero problema non è tanto come si generano le minus, quanto dove e quando possono essere utilizzate.
Le minusvalenze da criptoattività si realizzano solo al momento del realizzo, esattamente come le plusvalenze. Finché una perdita resta “latente” (cioè solo teorica, dovuta alla discesa di prezzo), non ha alcuna rilevanza fiscale.
La minus nasce quindi quando:
Se invece l’operazione è una permuta fiscalmente irrilevante, la perdita non viene cristallizzata.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è la durata delle minusvalenze da cripto:
Questo rende fondamentale una gestione consapevole del timing dei realizzi.
Dal 2023 le criptoattività vivono in un recinto fiscale separato. Questo significa che:
Questo aspetto è spesso sottovalutato, ma ha conseguenze molto concrete: una minus cripto può diventare inutilizzabile se l’investitore non realizza successivamente plusvalenze nello stesso ambito.
È consentito:
Non è consentito:
Il recinto è rigido e non comunicante.
Ti riporto di seguito alcuni spunti pratici che possono aiutarti a capire come funziona la teoria che abbiamo esposto finora.
1- Minus non realizzata:
Risultato fiscale: nessuna minusvalenza realizzata, la perdita è solo “economica”, non fiscale.
2- Minus realizzata ma inutilizzabile:
Risultato fiscale: la minus esiste, ma può compensare solo future plus cripto e non può essere usata per ridurre imposte su azioni, ETF o altri strumenti. Quindi,se nei quattro anni successivi non si generano plus cripto, la minus va persa.
3- Compensazione corretta
Risultato fiscale: la plus netta tassabile è di 10.000 euro, quindi l'imposta dovuta solo su questa differenza. Si tratta dell’unico scenario in cui la minus cripto esprime pienamente il suo valore fiscale.
Un altro passaggio chiave della riforma riguarda l’inclusione esplicita delle criptovalute nel calcolo dell’ISEE.
Se fino a poco tempo fa il tema era oggetto di interpretazioni e zone grigie, oggi la posizione del legislatore è chiara: le cripto fanno parte del patrimonio del contribuente e devono essere considerate anche ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Questo segna un ulteriore passo nella direzione della “normalizzazione” delle cripto, che vengono equiparate, almeno sotto il profilo patrimoniale, alle altre attività finanziarie.
Con la nuova impostazione, il possesso di criptovalute:
Non si tratta quindi di un adempimento puramente formale, ma di un elemento che può modificare in modo sostanziale la posizione del contribuente nei confronti dello Stato.
Uno degli aspetti più critici riguarda il criterio di valorizzazione delle cripto ai fini ISEE.
Il riferimento è, per analogia, a quanto già avviene per i conti correnti: valore finale al 31 dicembre oppure giacenza media annua, scegliendo il valore più alto.
Applicare questo meccanismo alle criptovalute presenta però notevoli difficoltà operative:
Per molti contribuenti, soprattutto per chi opera attivamente, ricostruire una giacenza media attendibile non è banale e richiede strumenti dedicati o il supporto di software professionali.
L’impatto dell’ISEE non riguarda solo grandi patrimoni.
Famiglie e giovani investitori, che spesso utilizzano le cripto come forma di accumulo o sperimentazione, possono trovarsi di fronte a conseguenze inattese:
In particolare, chi detiene cripto da tempo e ha visto crescere il valore del proprio portafoglio potrebbe superare soglie ISEE senza una corrispondente disponibilità di liquidità, trovandosi penalizzato pur non avendo “incassato” nulla.
L’ingresso delle cripto nell’ISEE comporta effetti indiretti spesso sottovalutati:
È un cambiamento che rafforza il messaggio complessivo della riforma: le cripto non sono più un mondo a parte, ma una componente patrimoniale pienamente rilevante, con effetti che vanno ben oltre la sola tassazione delle plusvalenze.
Per questo motivo, oggi più che mai, la gestione delle cripto richiede una visione integrata, che tenga conto non solo del rendimento finanziario, ma anche delle conseguenze fiscali e patrimoniali di lungo periodo.
Il quadro che emerge non è quello di una demonizzazione delle criptovalute.
Le cripto non sono “finite”, né destinate a scomparire dal panorama finanziario. Continuano a rappresentare una componente di interesse per molti investitori, soprattutto in ottica di diversificazione e innovazione tecnologica.
Quello che è finito, però, è l’approccio leggero alla fiscalità.
L’insieme delle misure introdotte – aumento dell’aliquota, chiarimento sui realizzi, disciplina delle minusvalenze, ingresso nell’ISEE e soprattutto DAC8 – segna la fine di una fase storica in cui le cripto potevano essere gestite con margini di ambiguità e improvvisazione.
Per questo motivo, il punto non è rinunciare alle cripto, ma cambiare approccio.
Oggi serve:
Nel 2026 la scelta più importante è spesso il canale: acquisto diretto dell’asset oppure esposizione tramite strumenti quotati, con impatti diversi su gestione e fiscalità. Per l’acquisto spot possono essere un riferimento Finst, Kraken e Binance; per valutare l’alternativa ETP/ETN su mercati regolamentati, Scalable Capital può essere un’opzione da confrontare.
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